Caldo e lavoro all’aperto: nuova ordinanza Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato una pagina contenente le FAQ relative all’Ordinanza Calore, accessibile cliccando qui.
In linea con quanto già previsto negli anni precedenti, la Regione Emilia-Romagna ha emanato l’Ordinanza n. 72 del 03/06/2026 recante misure urgenti di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole.
L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare la salute dei lavoratori impiegati prevalentemente all’aperto, riducendo il rischio legato allo stress termico e ai colpi di calore, che possono avere conseguenze anche gravi.
A decorrere dal 3 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026 (salvo modifiche), è disposto il divieto di lavorare tra le ore 12.30 e le 16.00 su tutto il territorio regionale nei seguenti ambiti:
- cantieri edili e affini
- cave
- agricoltura
- florovivaismo
- piazzali della logistica (limitatamente alle aree destinate stabilmente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)
Il divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali del rischio (consultabili su Sole attività fisica alta | Worklimate) segnalino un livello “ALTO” per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Le mappe devono essere consultate alle ore 12:00
Rispetto al precedente provvedimento, tra le novità introdotte rientrano:
- l’inclusione esplicita delle cave tra i settori interessati;
- specifiche disposizioni per la consegna merci tramite mezzi a pedalata (anche assistita): i datori o le piattaforme devono adeguare tempi, distanze e algoritmi tenendo conto del rischio caldo, senza penalizzazioni per i lavoratori, e fornire adeguati strumenti di protezione (es. liquidi, creme solari).
Resta fermo che, per le attività legate a servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, i datori di lavoro devono adottare idonee misure organizzative per garantirne la continuità.
Nell’ambito degli appalti pubblici, le interruzioni dovute all’ordinanza possono configurare la fattispecie di cui all’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, consentendo, ove possibile, la rinegoziazione dei termini contrattuali ed evitando penali o risoluzioni.
È inoltre prevista una importante novità organizzativa:
- nei cantieri edili all’aperto, nei giorni a rischio “ALTO”, è consentito anticipare o posticipare di un’ora gli orari di lavoro, in deroga alle norme comunali sul rumore (salvo diverse disposizioni locali), per favorire la rimodulazione delle attività.
La mancata osservanza dell’ordinanza comporta sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p. e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Come già previsto, per evitare la sospensione delle attività, le imprese possono adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’esposizione continuativa al sole, tra cui:
- modifica degli orari di lavoro (anticipo al mattino e/o prolungamento serale);
- lavorazioni al coperto o in zone ombreggiate;
- riprogrammazione delle attività;
- rotazione frequente del personale esposto;
- pause frequenti in aree ombreggiate;
- utilizzo di mezzi e macchinari cabinate.
Tali misure devono essere comunicate agli RLS/RLST, alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze di categoria e possono essere richieste anche dai lavoratori stessi.
Si conferma, infine, l’obbligo per i datori di lavoro di valutare il rischio microclima e aggiornare la documentazione aziendale (DVR, POS, DUVRI) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali.
Per eventuali dubbi o approfondimenti è consigliabile confrontarsi con il proprio consulente sicurezza; per l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali legati alla sospensione delle attività, è possibile rivolgersi alla sede CNA Imola.
Imola, 25/06/2026
